Prescrizione delle indennità di fine rapporto
Nota a Cassazione 14062 del 21 aprile 2021
di Roberto Santoro
Massima
In tema di contratto di agenzia, l’indennità sostitutiva del preavviso, spettante all’agente al momento della cessazione del rapporto, è assoggettata alla prescrizione quinquennale ex articolo 2948, n. 5, del codice civile e non all’ordinario termine decennale, in ragione dell’esigenza di evitare le difficoltà probatorie derivanti dall’eccessiva sopravvivenza dei diritti sorti in occasione della chiusura del rapporto.
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La fattispecie concreta
Un agente ricorreva giudizialmente al fine di ottenere, dalla Banca preponente, l’indennità di mancato preavviso ex articolo 1750 del codice civile e l’indennità di cessazione del rapporto di cui all’articolo 1751.
La Corte di appello di Napoli, in parziale accoglimento del gravame dell’agente soccombente in primo grado ed in riforma della sentenza del Tribunale, condannava la Banca al pagamento, in favore dell’appellante, dell’indennità ex articolo 1750 del codice civile, ritenendo che il diritto alla stessa, come anche il diritto all’indennità ex articolo 1751del codice civile (di cui peraltro, nel merito, ne escludeva la sussistenza), fosse soggetto al termine di prescrizione decennale, nel caso specifico ritenuto non decorso, per essere stato interrotto prima con lettera stragiudiziale e successivamente con ricorso giudiziale.
La questione sottoposta alla Suprema Corte e la sua decisione
Con acquiescenza dell’agente al mancato riconoscimento dell’indennità di risoluzione prevista dall’articolo 1751 codice civile, la Banca ricorreva in Cassazione con sei motivi e con il primo motivo (unico rilevante in questa sede) censurava la sentenza impugnata per avere ritenuto applicabile, all’indennità sostitutiva del preavviso e all’indennità ex articolo 1751 del codice civile, il termine di prescrizione ordinario in luogo del termine quinquennale, deducendo violazione o falsa applicazione dell’articolo 2948 n. 5 del codice civile anche in relazione all’articolo 2946.
La Cassazione, in riforma di quanto stabilito dalla Corte d’appello, preliminarmente, ritiene che, in caso di cessazione del rapporto, tutte le indennità spettanti al lavoratore sono assoggettate alla prescrizione quinquennale, ex articolo 2948, n. 5, del codice civile, e non all’ordinario termine decennale.