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SEAC

L’ultrattività del contratto collettivo

Nota a Cassazione sezione lavoro n. 3671 del 12 febbraio 2021
di Roberto Santoro

Massima

La disposizione dell’articolo 2074 del codice civile – sulla perdurante efficacia del contratto collettivo scaduto, fino a che non sia intervenuto un nuovo regolamento collettivo – non si applica ai contratti collettivi post-corporativi che, costituendo manifestazione dell’autonomia negoziale privata, per il rispetto della garanzia prevista dall’articolo 39 della Costituzione, sono regolati dalla volontà delle parti, unici soggetti cui spetta stabilire se l’efficacia di un accordo possa sopravvivere alla sua scadenza; la cessazione dell’efficacia dei contratti collettivi, coerentemente con la loro natura pattizia, dipende quindi dalla scadenza del termine ivi stabilito.

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La fattispecie concreta

Dieci dipendenti di una società che gestiva una residenza sanitaria assistenziale (in seguito, Rsa) adivano il giudice del lavoro per chiedere, nei confronti della datrice, l’accertamento dell’inapplicabilità del Ccnl sottoscritto in data 22 marzo 2012 tra Aiop e Fismic Confsal, Si-Cel, Fse Fials, Ugl, nonché dell’ulteriore accordo integrativo sull’inquadramento del personale sottoscritto in data 11 giugno 2012, perché tali accordi contrattuali non erano stati firmati dal sindacato Uil Fpl al quale erano iscritti. Rivendicavano l’applicazione del precedente Ccnl del 23 novembre 2004, che espressamente prevedeva la propria vigenza sino alla stipulazione di un nuovo contratto, circostanza non verificatasi nella specie.

La domanda era rigettata in primo grado con sentenza confermata dalla Corte di appello che – pur enunciando in diritto altre statuizioni, limitatamente a quanto oggetto della massima – accertava e riteneva:

  • che fosse pacifico – e comunque documentalmente dimostrato – che la società datrice di lavoro fino al 30 giugno 2012 avesse applicato al proprio personale, in servizio presso la residenza sanitaria assistenziale (Rsa), il Ccnl del 23 novembre 2004 per il personale dipendente delle strutture sanitarie private associate all’Aiop Aris e alla Fondazione Don Gnocchi (sottoscritto da numerose sigle sindacali, tra cui anche la Uil Fpl) e il successivo accordo stipulato, ai soli fini economici, in data 15 settembre 2010;
  • che fosse parimenti pacifico che, a decorrere dal 1° luglio 2012, a seguito di espressa comunicazione in tal senso effettuata dalla società il 29 giugno 2012, quest’ultima aveva applicato ai propri dipendenti il Ccnl per il personale dipendente delle Rsa e delle altre strutture residenziali e socio assistenziali associate Aiop, sottoscritto in data 22 marzo 2012 dalla suddetta associazione datoriale con altre sigle sindacali, ma non dalla Uil Fpl (contratto al quale detta sigla sindacale, unitamente ai lavoratori ricorrenti, avevano dichiarato espressamente di non aderire) e del successivo accordo di armonizzazione dell’11 giugno 2012;
  • che fosse legittima la disdetta del Ccnl 23 novembre 2004 per i seguenti motivi: il primo comma dell’articolo 4 di tale contratto prevedeva espressamente la sua applicabilità sino al 31 dicembre 2005 per la parte normativa e sino al 31 dicembre 2003 per la parte economica; la vigenza del Ccnl 23 novembre 2004 pertanto, alla data del 1° luglio 2012, era venuta meno ormai da tempo, con conseguente venir meno di ogni vincolo temporale al mantenimento dei suoi effetti e conseguente applicabilità del principio di libera recedibilità previsto in materia contrattuale dall’articolo 1373, secondo comma, del codice civile;