La ripetizione delle indennità in caso di reiezione della domanda di astensione anticipata per maternità a rischio
di Raffaele Merlo
Il fatto
Una lavoratrice presenta domanda di astensione anticipata per “gravidanza a rischio” per il tramite del patronato di una organizzazione sindacale; alla domanda, come richiesto dall’addetto del patronato, allega la sola certificazione del proprio ginecologo che attesta la necessità di astenersi anticipatamente dal lavoro.
La domanda viene elaborata e trasmessa all’Inps e con la ricevuta di trasmissione la lavoratrice viene informata del perfezionamento della procedura; dal giorno successivo inizia ad astenersi dal lavoro dandone comunicazione al datore di lavoro ed inizia a percepire l’indennità anticipata dallo stesso fino al rientro in azienda.
A distanza di tempo l’Inps invia alla lavoratrice il provvedimento di reiezione della domanda di maternità avendo rilevato l’assenza dell’autorizzazione da parte del Ministero del lavoro; contestualmente l’Inps invia al datore di lavoro la richiesta di restituzione delle somme anticipate a titolo di indennità di maternità.
Il datore di lavoro invia a sua volta alla lavoratrice la richiesta di rimborso delle somme da lui anticipate ed ora dovute all’Inps.
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La questione giuridica
Il caso in esame riguarda il rapporto fra datore di lavoro ed Inps nel meccanismo di anticipazione delle somme dovute a titolo di indennità da astensione obbligatoria per maternità; a margine, il tema della responsabilità dell’intermediario che abbia eseguito il proprio mandato con negligenza.