Agevolazioni contributive per le cooperative sociali
Nota alla sentenza della Cassazione n. 33130 del 10 novembre 2022
di Roberto Santoro
Massima
In tema di società cooperative sociali l’esenzione dei contributi previdenziali relativi ai lavoratori svantaggiati, prevista dal terzo comma dell’articolo 4 della legge n. 381 del 1991, spetta se le persone svantaggiate, elencate nel primo comma dell’articolo, costituiscono almeno il trenta per cento dei lavoratori subordinati della cooperativa e non della intera forza di lavoro occupata e comprensiva di qualsiasi tipo di collaborazione con l’impresa.
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La fattispecie concreta
Con sentenza del 21 maggio 2016, la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, escludeva il diritto della società cooperativa appellata ad usufruire delle agevolazioni contributive di cui all’articolo 3, comma 4, della legge n. 381 del 1991 per il periodo da ottobre 2001 a dicembre 2004, con condanna della stessa al pagamento della complessiva somma di euro 42.376,72 a titolo di contributi, oltre interessi e somme aggiuntive.
Nella sentenza si escludeva che la Cooperativa sociale avesse diritto allo sgravio contributivo, ritenendosi che il beneficio domandato spettasse a condizione che i lavoratori svantaggiati rappresentassero “almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa”; si era escluso l’esistenza e il rispetto di tale presupposto per mancato rispetto della proporzione prevista dalla norma perché, ai fini del calcolo della percentuale, il termine di comparazione (id est: “lavoratori della cooperativa”), era ritenuto riferito indistintamente alla forza di lavoro occupata, comprensiva di qualsiasi tipo di collaborazione con l’impresa (nella specie, quella cosiddetta parasubordinata) e non soltanto ai rapporti di lavoro subordinato, dei soci e non soci.