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L’obbligo di motivazione nei provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell’articolo 14, comma 5 del decreto legislativo n. 81/2008

di Raffaele Merlo

 

Il caso

Un’azienda, a seguito di un’ispezione, riceve un provvedimento di sospensione per apparenti carenze in merito alla formazione di due dei propri dipendenti addetti ad uno specifico reparto.

L’azienda valuta quindi la possibilità di impugnare il provvedimento di sospensione per ottenerne la revoca e poter così riavviare la propria attività nel minor tempo possibile.

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La questione giuridica

L’irrogazione del provvedimento di sospensione dell’attività di una impresa è legittima non solo qualora sussistano le carenze o le violazioni rilevate ma anche quando la sanzione specifica sia proporzionata solo alla gravità dei fatti contestati e quando le sue conseguenze sul piano temporale e spaziale siano pertinenti al fine specifico preposto dalle norme violate.

La corretta e completa valutazione di questi indici è resa possibile solo qualora la formulazione del provvedimento sanzionatorio rispetti il principio della trasparenza dell’azione della pubblica amministrazione, in maniera tale che la sua lettura garantisca al soggetto sanzionato il diritto di poter esercitare una adeguata difesa, la quale sarebbe invece pregiudicata qualora non fossero chiari i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione. 

In buona sostanza il giudizio sulla regolarità di una attività ispettiva si estende fino alla verifica dell’adeguata motivazione del provvedimento adottato, a garanzia del diritto ad un pieno contraddittorio con il destinatario del provvedimento.

Questi infatti vede pienamente tutelato il proprio diritto di difendersi dai provvedimenti della pubblica amministrazione solo qualora una piena e corretta motivazione dello stesso provvedimento possa consentire l’accesso a tutte le informazioni sulla base dei quali è stato adottato il provvedimento.