La sostituzione della lavoratrice in maternità
di Roberto Santoro
Premessa
Tra le ipotesi tipizzate dalla legge per assumere lavoratori a termine rientra la possibilità per i datori di lavoro di assumere a tempo determinato “per ragioni sostitutive”. Queste ultime comprendono tutti i lavoratori che, a vario titolo e temporaneamente, sono fuori dalla struttura aziendale: in via esemplificativa, gli assenti per maternità, malattia, infortunio, ferie, esercizio di funzioni elettorali.
In senso opposto alla previsione di ipotesi tipizzate di possibili assunzioni a termine è il caso di precisare che ci sono, al contrario, alcune ipotesi sostitutive che sono vietate dalla legge. Il riferimento è al contenuto dell’art. 20 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche che, come precedente normativa, vieta assunzione a termine per:
- a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
- c) presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;
- d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori .
La violazione comporta la trasformazione del contratto in contratto a tempo indeterminato.
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Tra le ipotesi previste dalla legge come cause giustificatrici di assunzione a termine, in riferimento all’argomento trattato in questo numero della Rivista, nella presente nota, ci si soffermerà, sulla previsione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo contenente il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità n. 151 del 2001, emanato a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, il cui articolo 4 (rimasto in vigore nel corso del tempo nonostante le molteplici leggi intervenute in materia di contratti a termine) prevede – con rinvio recettivo alle successive modifiche legislative che sono intervenute nel tempo – che “in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni del presente testo unico, il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato o (utilizzare personale con contratto) temporaneo, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e dell’articolo 1, comma 2,lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196, e con l’osservanza delle disposizioni delle leggi medesime”.