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SEAC

Un’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nelle organizzazioni di volontariato

di Raffaele Merlo

Il fatto

Un ente no profit con finalità di tipo sociale (associazione no profit), pur perseguendo le proprie finalità – espressamente previste nello statuto e nell’atto costitutivo – prevalentemente con volontari, nel tempo ha dovuto assumere un certo numero di addetti con contratti di tipo subordinato per attendere con maggior efficienza alle medesime finalità.
Con il passare degli anni il numero di volontari ha iniziato a ridursi fino a diventare addirittura inferiore al numero di lavoratori dipendenti.
L’ente, pertanto, decide di licenziare tanti dipendenti quanti sono quelli in sovrannumero rispetto ai volontari rimasti.
I dipendenti licenziati decidono di impugnare il licenziamento ritenendolo illegittimo.

La questione giuridica

Il tema di questo numero permette di affrontare un caso suggerito dalla lettura combinata delle norme sulla disciplina del lavoro subordinato e quella degli enti del terzo settore, in particolare nel passaggio normativo inerente alla prevalenza dei volontari rispetto alla contestuale presenza di dipendenti.

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I riferimenti normativi 

La disciplina per la costituzione ed il funzionamento delle associazioni di volontariato è contenuta nel decreto legislativo n. 117/2017 intitolato al Codice del terzo settore, nella cui locuzione si raccolgono le organizzazioni del volontariato, della cooperazione sociale, dell’associazionismo no profit, delle fondazioni e delle imprese sociali.
L’articolo 4 del Codice richiama in particolare “le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore.