Orario di lavoro del personale direttivo
di Roberto Santoro
La fonte normativa
Da tempo opera nel nostro ordinamento l’esclusione del personale direttivo dall’applicazione della disciplina dell’orario di lavoro. Tale esclusione era prevista, infatti, dall’articolo 1, comma 2, RDL n. 692/1923, norma fonte di numerosi interventi giurisprudenziali, influenzati successivamente da principi costituzionali e, pertanto, ancora attuali, nonostante l’abrogazione espressa della norma, avvenuta con il decreto legislativo n. 66/2003, emanato per dare attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro.
Il secondo comma dell’articolo 19 di tale fonte normativa prevede, infatti, che “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo, salve le disposizioni espressamente richiamate e le disposizioni aventi carattere sanzionatorio”.
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Il quinto comma dell’articolo 17, ricalcando disposizione delle legge del 1923, prevede che “Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 non si applicano ai lavoratori la cui durata dell’ orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta (oltre che manodopera familiare, lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle comunità religiose e prestazioni rese nell’ambito di rapporti di lavoro a domicilio e di telelavoro) di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi potere di decisione autonomo.
La norma dispone, pertanto, l’esclusione di questo personale delle disposizioni di cui agli articoli 3 (orario normale), 4 (durata massima dell’orario), 5 (lavoro straordinario), 7 (riposo giornaliero), 8 (pause), 12 e 13 (modalità di distribuzione e durata del lavoro notturno).