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SEAC

…ma Tizia lavora o riposa?

di Anna Nicolussi Principe 

Il caso

Tizia, una lavoratrice del settore di assistenza alla persona, presta servizio presso una casa di riposo per anziani in forza di un contratto di lavoro subordinato di 35 ore settimanali. Avendo fissato la propria residenza presso la medesima struttura, su richiesta del datore di lavoro, la sera, al termine del proprio turno di lavoro, dalle ore 19 alle ore 23 è solita permanere presso il proprio appartamento nella struttura al fine di garantire assistenza agli anziani ospiti in caso di bisogno.

Al fine di comprendere se l’attività svolta in fascia serale possa essere qualificata come lavoro e debba, dunque, essere retribuita, Tizia si rivolge ad un consulente riportando di essere solita, durante tale intervallo temporale, consumare la cena e guardare dei programmi televisivi, intervenendo presso gli ospiti solo in caso di espressa chiamata da parte degli stessi, molti dei quali affetti da un lieve grado di non autosufficienza.   

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Il caso di specie vede protagonista una lavoratrice dipendente di una casa di riposo per anziani assunta con contratto di lavoro subordinato di 35 ore settimanali. 

La lavoratrice riferisce al proprio consulente di avere la propria residenza nel medesimo luogo in cui presta anche attività lavorativa e di essere tenuta, per espressa richiesta del datore di lavoro, a permanere presso la struttura, al termine del turno di lavoro, dalle ore 19 alle 23, al fine di intervenire nell’ipotesi in cui si rendesse necessaria l’assistenza ad alcuno degli anziani ospiti della casa di riposo.