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SEAC

L’obbligo di preavviso nella richiesta di fruizione del congedo parentale

di Raffaele Merlo

Il caso

Il tema di questo numero può essere rappresentato dal caso di un lavoratore che ha presentato la comunicazione per fruire del diritto al congedo parentale con un preavviso di soli due giorni rispetto alla data in cui avrebbe voluto iniziare un periodo di astensione facoltativa dal lavoro.

Il datore di lavoro fa riferimento alla norma ed al contratto collettivo e, stabilito che la comunicazione doveva essere presentata con un preavviso minimo di cinque giorni, nega il proprio assenso.

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La questione giuridica

Il caso in esame permette di definire la finalità dell’obbligo di preavviso in ambito di congedo parentale e gli eventuali limiti della soggezione al datore di lavoro nel vincolo di subordinazione, pacifico ed incontestabile che, nei limiti del rispetto della legge e dei contratti, le scelte datoriali in ambito di organizzazione aziendale e quindi dei tempi di lavoro sono insindacabili.

L’analisi della fattispecie potrà restituire una soluzione che rappresenta un bilanciamento fra l’interesse del lavoratore e le ragioni organizzative aziendali, di modo che si possa avere una idea di politiche di conciliazione dei tempi della famiglia con il lavoro non a senso unico, visto che alla legittima assenza del lavoratore il datore di lavoro dovrà rispondere con una riprogrammazione dei turni di lavoro. 

Il costante orientamento giurisprudenziale eleva il congedo parentale quale diritto potestativo del lavoratore non subordinato ad alcuna approvazione da parte del datore di lavoro, ma d’altra parte non può essere trascurato il fatto che la tutela delle scelte organizzative dell’imprenditore possa anche passare dall’obbligo di rispettare il termine di preavviso e se il rispetto del preavviso è l’unica condizione per garantire il diritto alla fruizione del periodo di congedo parentale.