L’incentivo per l’assunzione di persone disabili
di Alice Vindimian – CTS SEAC
I datori di lavoro che assumono persone disabili hanno diritto, a determinate condizioni, ad un’agevolazione contributiva, prevista dal nostro ordinamento per promuovere l’inserimento e l’integrazione lavorativa di questi soggetti.
A partire dal 1° gennaio 2016, l’articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 151 del 2015, modificando l’articolo 13 della legge n. 68 del 1999, ha ridefinito la disciplina relativa al citato incentivo. Da tale data, infatti, il beneficio è gestito dall’Inps (e non più dalle Regioni e Province autonome) e l’erogazione avviene mediante conguaglio con i contributi dovuti dal datore di lavoro all’Istituto.
L’Inps ha fornito le istruzioni tecniche per il godimento dell’agevolazione con circolare n. 99 del 13 giugno 2016.
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Quali datori di lavoro?
Possono beneficiare dell’incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili i datori di lavoro privati, compresi i soggetti non imprenditori (associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali) e gli enti pubblici economici, a prescindere che siano soggetti o meno all’obbligo di assunzione di cui alla legge n. 68 del 1999.