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I figli, ovunque siano, sono sempre figli

Nota a sentenza della Corte Costituzionale n. 67 dell’11 marzo 2022
di Roberto Santoro

Massima 

Il giudice italiano deve disapplicare la norma che limita per i cittadini di paesi terzi la fruizione dell’assegno per il nucleo familiare ai soli familiari presenti in Italia.

Premessa 

A breve distanza da precedenti interventi, la Corte Costituzionale torna a occuparsi di questione in tema di sicurezza, priva di rilevanti effetti pratici, ma importante nella dibattuta questione del rapporto della normativa nazionale con il diritto comunitario e del rapporto tra Corti di diverso livello, continuando un dialogo intergiurisprudenziale tra le Corti, privo di ogni preconcetto e che sta dando proficui risultati in termini di eguaglianza e integrazione tra diversi ordinamenti nazionali.

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Nel corso del 2022, con una prima sentenza, la n. 19/2022, la nostra Corte delle leggi ha dichiarato manifestamente inammissibili e non fondate le questioni sollevate dal Tribunale di Bergamo sul presupposto che la spettanza del reddito di cittadinanza riconducibile nell’alveo dei diritti essenziali”, subordinata al possesso del permesso di lungo periodo, si ponesse in contrasto con gli articoli 2 e 3 Costituzione (“anche nelle specifiche forme della tutela della famiglia e del lavoro ex articoli 31 e 38 Costituzione”), e con l’articolo 117, comma, 1, Costituzione, in relazione all’articolo 14 Cedu e agli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Cdfue) in tema di principi di eguaglianza e di non discriminazione.

In ogni caso, anche qualora il reddito di cittadinanza fosse considerato “prestazione estranea al nucleo dei diritti essenziali”, la limitazione prevista dalla norma censurata, secondo il Giudice remittente, presentava profili d’incostituzionalità per contrasto con l’articolo 3 Costituzione per irragionevolezza.