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SEAC

I compensi dell’atleta dilettante: gestione fiscale

Il caso

Nel corso dell’anno solare 2021, un atleta ha percepito rimborsi e compensi per un valore di 35.000,00 euro, da parte di un’unica società sportiva dilettantistica. 

Essendo rispettati tutti i requisiti richiesti dalla legge, i compensi rientrano nel campo di applicazione del regime fiscale di favore previsto dall’articolo 69 del Tuir per i redditi diversi di cui all’articolo 67 del medesimo provvedimento. La società sportiva è stata correttamente informata, con apposita autocertificazione, circa la percezione dei redditi da parte del percipiente. 

Pertanto, qual è il trattamento fiscale da applicarsi al suddetto atleta per i compensi allo stesso riconosciuti dall’unica società sportiva dilettantistica presso la quale risulta essere tesserato nel 2021?

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La questione giuridica

Un calciatore militante in una squadra di serie D, quarta categoria a livello nazionale, nel corso dell’anno solare 2021, ha ricevuto un compenso pari a 35.000,00 euro, da parte di un’unica società calcistica dilettantistica. 

L’atleta è infatti tesserato, da due stagioni calcistiche consecutive, nella medesima società dilettantistica.

Fino a poco tempo fa, per dare una definizione giuridica agli sportivi dilettanti, era necessario porre in essere una desunzione negativa partendo dalla definizione di sportivi professionisti: gli sportivi dilettanti sono tutti coloro che non sono sportivi professionisti.

Ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 91/1981, i caratteri che contraddistinguono lo sportivo professionista sono l’esercitare l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI.