Esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche e libertà di religione
Nota a Cassazione, sezione unite, n. 24414 del 9 settembre 2021
di Roberto Santoro
Massime
L’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche non è disciplinata da alcuna disposizione di rango legislativo, ma da norme regolamentari previste per la scuola media (articolo 118, regio decreto n. 965/1924) e per la scuola elementare (articolo 119, regio decreto n. 1297/1928).
L’articolo 118 del regio decreto n. 965/1924 – inserito nel capo XII relativo ai locali e all’arredamento scolastico, che dispone che ogni istituto d’istruzione media “ha la bandiera nazionale; ogni aula, l’immagine del Crocifisso e il ritratto del Re” – è formalmente in vigore. La norma deve essere interpretata come riferibile anche alle scuole superiori del vigente ordinamento.
In base alla Costituzione repubblicana, ispirata al principio di laicità dello Stato e alla tutela della libertà religiosa positiva e negativa, non è consentita, nelle aule delle scuole pubbliche, l’affissione obbligatoria, per determinazione dei pubblici poteri, del simbolo religioso del crocifisso.
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Il regio decreto n. 965/1924, articolo 118, che comprende il crocifisso tra gli arredi scolastici, deve essere interpretato in conformità alla Costituzione e alla legislazione che dei principi costituzionali costituisce svolgimento e attuazione, nel senso che la comunità scolastica può decidere di esporre il crocifisso in aula con valutazione che sia frutto del rispetto delle convinzioni di tutti i componenti della medesima comunità, ricercando un “ragionevole accomodamento” tra eventuali posizioni difformi.
È illegittima la circolare di dirigente scolastico che, nel richiamare tutti i docenti della classe al dovere di rispettare e tutelare la volontà degli studenti, espressa a maggioranza in un’assemblea, di vedere esposto il crocifisso nella loro aula, non ricerchi un ragionevole accomodamento con la posizione manifestata dal docente dissenziente.
L’illegittimità della circolare determina l’invalidità della sanzione disciplinare inflitta al docente dissenziente per avere egli, contravvenendo all’ordine di servizio contenuto nella circolare, rimosso il crocifisso dalla parete dell’aula all’inizio delle sue lezioni, per poi ricollocarlo al suo posto alla fine delle medesime.
Tale circolare, peraltro, pur se illegittima, non integra una forma di discriminazione per motivi religiosi nei confronti del docente, e non determina pertanto le conseguenze di natura risarcitoria previste dalla legislazione antidiscriminatoria, perché, recependo la volontà degli studenti sulla presenza del crocifisso, il dirigente scolastico non ha connotato in senso religioso l’esercizio della funzione pubblica d’insegnamento, né ha condizionato la libertà di espressione culturale del docente dissenziente.