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Dipendenti in maternità, paternità, congedo parentale? L’incentivo per sostituirli

di Alice Vindimian – CTS SEAC

Tra le agevolazioni ad oggi in vigore nel nostro paese per incentivare le aziende ad impiegare nuovi lavoratori e nuove lavoratrici troviamo quella relativa all’assunzione in sostituzione di maternità, paternità, congedo parentale.

La norma a cui fare riferimento è l’articolo 4, comma 3 del decreto legislativo n. 151/2001, il quale prevede che nelle aziende con meno di venti dipendenti, ai datori di lavoro che assumono lavoratori o lavoratrici con contratto a tempo determinato o temporaneo in sostituzione di dipendenti assenti in congedo di maternità, di paternità o parentale è concesso uno sgravio contributivo del 50%. 

La quota a carico del lavoratore o della lavoratrice, invece, continua ad essere dovuta per intero.

Di seguito analizziamo la disciplina di questo incentivo.

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Chi sono i soggetti beneficiari?

Lo sgravio contributivo trova applicazione nelle aziende con meno di venti dipendenti, anche nel caso di aziende in cui operano lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre, colone, artigiane ed esercenti attività commerciali.

Il beneficio è applicabile nei confronti della generalità dei datori di lavoro, aventi o meno la qualifica di imprenditori. 

Quali sono i requisiti?

Un primo essenziale requisito riguarda il numero dei dipendenti dell’azienda, che deve essere inferiore a venti. Nel computo vanno ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica. Chi è assente ancorché non retribuito è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore ed in tal caso viene computato il sostituto.

I lavoratori a tempo parziale, quelli con contratto intermittente o di lavoro ripartito si computano in proporzione all’orario che svolgono.

Invece, restano esclusi dal computo dei dipendenti: gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di reinserimento e i prestatori di lavoro temporaneo, con riguardo all’organico dell’impresa utilizzatrice. 

L’incentivo si applica anche nei casi di assunzione, con contratto a tempo determinato o con contratto di lavoro temporaneo, di lavoratori in caso di maternità di lavoratrici autonome.