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Danno cagionato da animali

di Roberto Santoro

 

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito (art. 2052 del codice civile).

 Breve osservazione storica

In numero monografico sugli animali, non poteva mancare una riflessione sugli aspetti giuridici sulla riportata norma del codice civile del 1942 (e in precedenza, a conferma del rilievo e la continuità dell’argomento, di altri precedenti testi normativi), fonte di numerosa giurisprudenza – per sommi capi e nei casi più frequenti e/o insoliti – da evidenziarsi in queste brevi note.

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Nel codice civile italiano del 1865 il danno da animali era disciplinato all’articolo 1154, con una formulazione che differiva dall’attuale articolo 2052 c.c. per la mancata previsione del caso fortuito quale prova liberatoria. Per questa ragione, per lungo tempo, la giurisprudenza e la dottrina più risalenti attribuivano alla responsabilità per danno da animale natura soggettiva, ritenendo che il legislatore del 1942 avesse voluto riproporre la previgente disciplina e disporre una presunzione di colpa (assoluta o relativa) a carico del proprietario dell’animale o di chi se ne fosse servito. Tale orientamento era spiegato dalla dottrina tradizionale richiamando il principio (di derivazione francese) secondo cui non potrebbe configurarsi “nessuna responsabilità senza colpa” e in base al convincimento diffuso che l’articolo 2043 c.c. escludesse la responsabilità oggettiva nelle ipotesi di cui agli articoli 2050-2054 c.c., prevedendo, invece, una presunzione di colpa a vantaggio della vittima.