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L’atto di “individuazione del datore di lavoro a fini prevenzionali” nelle imprese con più di un amministratore

di Raffaele Merlo

Il caso

In una impresa costituita in forma di società in nome collettivo, i soci, entrambi amministratori e rappresentanti legali della società, devono affrontare la necessità di riorganizzare la governance della propria azienda, con il fine di distinguere e delimitare autonome rispettive competenze con differenti sfere decisionali sia per dare maggiore efficienza all’aspetto puramente gestionale dell’impresa, sia per rispondere alle necessità di assolvimento degli oneri in tema di sicurezza sul lavoro con un modello organizzativo adeguato.

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La questione giuridica

Il tema di questo intervento, declinando l’argomento della compliance agli obblighi di conformità dei modelli organizzativi alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, riguarda l’opportunità di individuare un unico soggetto incaricato di occuparsi dei profili “sicuristici” dell’impresa quando si è in presenza di una azienda con una struttura giuridica con soggetto decisionale collettivo con conseguente condivisione della stessa responsabilità fra più soggetti.
In una società in nome collettivo, tutti i soci possono essere rappresentanti legali della società e quindi tutti i soci sono considerati datori di lavoro con conseguente responsabilità personale.
Specialmente qualora l’attività dell’impresa divenga maggiormente strutturata e complessa, vi è la necessità di razionalizzare la governance con l’assegnazione di distinte sfere decisionali a distinti soggetti, a cui corrisponderanno distinte responsabilità. 
L’obiettivo sarà quello di poter quindi distinguere il datore di lavoro sul piano giuslavoristico dal datore di lavoro con fini “prevenzionali”, sul quale ricadranno gli effetti sanzionatori in caso di inosservanza delle norme sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.