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SEAC

Il concorso di colpa del lavoratore nell’infortunio sul lavoro

Nota a Cassazione 25597 del 21 settembre 2021
di Roberto Santoro

Massima

In tema di tutela delle condizioni di lavoro del lavoratore subordinato, il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al dipendente, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del dipendente medesimo, sia quando, pur avendole adottate, non vigili affinché queste siano di fatto rispettate; ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui vi sia inadempimento datoriale rispetto all’adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili “ex ante” ed idonee ad impedire il verificarsi dell’evento dannoso, la condotta colposa del prestatore, salvo il c.d. rischio elettivo, non può avere alcun effetto esimente e neppure può rilevare ai fini del concorso di colpa.

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La fattispecie concreta

L’infortunio di cui alla sentenza in oggetto si è verificato il 10 giugno 2008, presso un deposito lamiere di società committente di lavori di facchinaggio, magazzino e carico camion e ha interessato un dipendente della società cooperativa appaltatrice, che aveva agito in giudizio nei confronti della datrice di lavoro e della committente per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all’infortunio. Con successivo ricorso, poi riunito, l’Inail aveva proposto azione di regresso nei confronti di entrambe le società.

La sentenza descrive il fatto di causa e la dinamica del sinistro enunciando che, all’interno di un capannone adibito a deposito di lamiere, i pacchi di lamiere, accatastati sul pavimento e disposti in file verticali, dovevano essere movimentati con l’ausilio di un carroponte per essere caricati su autoarticolati. Alle 18.30 il lavoratore, dopo aver imbracato un pacco di lamiere e azionato la pulsantiera del carroponte, era stato colpito a causa di una oscillazione del carico; egli durante tale operazione era rimasto nella zona di lavorazione “a rischio residuo”, anziché spostarsi nell’area sicura delimitata da strisce colorate apposte sul pavimento.