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L’obbligo di garanzia dell’accesso all’acqua potabile ed ai servizi igienici nei luoghi di lavoro

di Raffaele Merlo

Il caso

Il tema dell’acqua consente di esaminarne la sua eventuale rilevanza nell’ambito dei rapporti di lavoro subordinato.

Si pone quindi il caso di un’impresa che, per motivi contingenti connessi ad un guasto all’impianto che approvvigiona i servizi igienici, è temporaneamente impossibilitato a garantirne la fruizione ai propri dipendenti.

Sorge quindi la necessità di un’alternativa concreta, viste le prescrizioni di legge in merito.

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La questione giuridica

Il caso oggetto di questo intervento permette di interrogarsi sull’elemento acqua quale oggetto, o meno, delle obbligazioni inerenti l’esecuzione di un contratto di lavoro subordinato.

Per sua natura l’acqua è elemento che è fonte di benessere fisico e strumento di igiene.

Nei rapporti di lavoro trova una sua collocazione nell’ambito degli obblighi che l’imprenditore/datore di lavoro si assume per garantire la salute dei propri dipendenti sui luoghi di lavoro, in quanto mezzo per garantire la salute del lavoratore che ha la possibilità di assumere acqua nel corso della giornata e di utilizzare i servizi igienici e per garantire altresì l’igiene del medesimo e dello stesso luogo di lavoro.

La garanzia del diritto all’acqua, declinata nei suoi usi fondamentali, rientra quindi fra gli obblighi del datore di lavoro in tema di salute del lavoratore, con la conseguenza che le condotte ed i fatti che ne pregiudicano l’accessibilità o la fruizione costituiscono inadempimento al principio generale dell’articolo 2087 del codice civile e danno luogo alla violazione delle norme speciali contenute nel complesso normativo sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

L’impresa è quindi tenuta a garantire la continuità della somministrazione di acqua per gli usi necessari al tipo di attività richiesta ai propri addetti.