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Iscrizione ai Fondi di solidarietà bilaterali e documento unico di regolarità contributiva

di Roberto Santoro

Con norma, non eccessivamente pubblicizzata nella stampa quotidiana e non ancora oggetto di esame approfondito nella stampa specialistica, l’articolo 1, comma 214 della legge finanziaria per il 2022 n. 234 del 31 dicembre 2021 ha previsto che nel titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo l’articolo 40 è aggiunto il seguente articolo: 
 “Art. 40-bis. – (Disposizione in materia di rilascio del documento unico di regolarità contributiva) 

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la regolarità del versamento dell’aliquota di contribuzione ordinaria ai fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 è condizione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).”

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Breve excursus storico sui Fondi di solidarietà

Prima di esaminare gli effetti derivanti dalla norma, in breve, è opportuno soffermarsi sull’origine dei fondi bilaterali che, pur con i necessari distinguo, si può fare risalire nel tempo. Infatti, il primo antecedente storico di tali istituti si può riallacciare alle Casse di mutuo soccorso dell’Ottocento, istituite prevalentemente nei settori dell’edilizia, dell’agricoltura e del commercio.
Successivamente, in tempi più recenti, i fondi bilaterali sono stati valorizzati nel settore artigiano proprio perché tale campo era escluso dell’ambito di applicazione della CIG e, dunque, i lavoratori necessitavano di una diversa forma di sostegno del reddito in caso di sospensione dell’attività lavorativa. L’articolo 5 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, aveva stabilito che, nel settore artigiano, alle imprese con meno di quindici dipendenti (dunque escluse dall’ambito di applicazione della CIG, dei contratti di solidarietà e di altri ammortizzatori in deroga), al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale, venisse comunque concesso un contributo statale, purché quest’ultimo venisse integrato dagli enti bilaterali. Dunque, originariamente, l’intervento degli enti bilaterali avrebbe svolto il ruolo di condizione legittimante per l’accesso ai contributi pubblici.