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SEAC

Il licenziamento del lavoratore parzialmente abile alla mansione

di Raffaele Merlo

Il caso

Un’azienda attiva nel ramo delle costruzioni edili impiega un lavoratore con mansioni di muratore che nel tempo ha visto progressivamente peggiorare il proprio stato di salute tanto da essere dichiarato dal medico competente parzialmente abile al lavoro con limitazioni.

Dette limitazioni prescrivono il sollevamento e la movimentazione di pesi inferiori al peso medio dei materiali movimentati in azienda, l’astensione da lavori in altezza e all’aperto, la necessità di frequenti pause.

L’azienda, dopo aver confrontato le limitazioni di tali prescrizioni con la tipologia della propria attività, con la mansione di muratore del lavoratore in questione e con l’assenza di altre sue competenze spendibili nell’attuale organizzazione dell’impresa, ha ritenuto di non poter ricollocare il dipendente ed ha così proceduto al suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo. 

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La questione giuridica

L’oggetto di questo intervento attiene alla legittimità del licenziamento di un lavoratore che, nel corso del rapporto di lavoro, per un problema sanitario ha vista ridotta permanentemente la sua abilità alla mansione specifica.
La fattispecie si innesta perfettamente sul tema della parità di trattamento che deve essere garantita a tutti quei soggetti con capacità fisiche ridotte.
In osservanza ai principi di rango costituzionale, come quello di uguaglianza a prescindere dallo stato di salute, combinato con il principio del diritto al lavoro, il lavoratore che – come nel caso di specie – subisce una progressiva limitazione nel corso del rapporto di lavoro ha diritto a mantenere il posto di lavoro con le prescrizioni.
In tale quadro, si inserisce la complessa normativa in materia di tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, che pone in capo al datore di lavoro l’obbligo della sorveglianza sanitaria diretta a tutelare la salute dei lavoratori assolvendo a tutti quegli obblighi figli del principio sancito dall’articolo 2087 del codice civile.
Secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), i lavoratori debbono essere sottoposti a visita periodica da parte del medico competente individuato dal datore di lavoro.
Questi sottopone a visita i lavoratori per accertarne l’idoneità alla mansione loro assegnata.