L’impossibilità parziale della prestazione lavorativa
di Raffaele Merlo
Il caso
Il caso in esame riguarda un dipendente, già responsabile del reparto commerciale di un’azienda, incaricato di assumere un secondo ruolo di responsabile di un reparto tecnico all’indomani del pensionamento del suo superiore.
Il lavoratore, volendosi mettere alla prova in una nuova veste e trascinato dall’ottimismo del momento, accetta la proposta del secondo incarico e la concorda per iscritto, trovandosi quindi simultaneamente a gestire un reparto commerciale ed un reparto tecnico.
Fin da subito il lavoratore si ritrova a confrontarsi con un reparto poco efficiente e male organizzato, quanto meno nella prospettiva di una gestione simultanea e complementare con quella del reparto di provenienza.
Il lavoratore ritiene di dover segnalare le esigenze necessarie per poter attendere diligentemente al doppio incarico; per il nuovo reparto propone quindi l’acquisto di nuova strumentazione, la revisione di quella già in uso, l’aumento del budget a disposizione e l’integrazione dell’organigramma con altro personale tecnico.
Dal datore di lavoro non perviene alcun riscontro positivo ed al dipendente non resta che cimentarsi nel nuovo ruolo con le sole risorse già disponibili, prodigandosi personalmente in termini di orario di lavoro, rinunciando a ferie e permessi e profondendosi in sforzi ed energie tali da fargli rischiare, nel giro di qualche mese, di andare incontro ad un vero e proprio burnout.
Il dipendente ritiene che in assenza di una piena cooperazione del datore di lavoro l’esecuzione del nuovo incarico gli è di fatto impossibile.
Il lavoratore, pur continuando ad occuparsi del reparto di provenienza senza criticità, teme tuttavia che un adempimento anche solo parziale del contratto di lavoro (sebbene da imputarsi ad una causa a lui non ascrivibile) possa esporlo a gravi sanzioni disciplinari.
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La questione giuridica
Il tema che si affronta in questa fattispecie ha ad oggetto l’ipotesi di parziale esecuzione di un contratto a fronte del divieto di adempimento parziale, sancito, in linea di principio generale, dall’articolo 1118 del codice civile.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 2094 e 2103 del codice civile, il lavoratore è tenuto ad eseguire le mansioni per le quali è stato assunto e che in genere, nei rapporti di lavoro con figure di dipendenti inquadrate in livelli medio-alto, vengono concordate per iscritto.
Le ipotesi di rapporti di lavoro iniziati senza contratto scritto non costituiscono oggetto di questo intervento, ma basti un cenno al fatto che i contratti stipulati per fatti concludenti, ovvero senza un contratto scritto, sono in linea generale perfettamente validi.
Tornando al tema principale, il termine “mansione” definisce il compito esplicato nell’adempimento effettivo di una prestazione di lavoro.
Le mansioni trovano una loro descrizione generale nel quadro dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, in corrispondenza alla qualifica ed al livello di inquadramento del lavoratore.