Maturazione del diritto alle ferie nel periodo tra il licenziamento illegittimo e la reintegrazione
Nota alla sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 6319 dell’8 marzo 2021
di Roberto Santoro
Massima
In seguito alla sentenza della Corte di Giustizia del 25 giugno 2020, emessa nelle cause riunite C-762/18 e C-37/19, la giurisprudenza nazionale – secondo cui un lavoratore illegittimamente licenziato e successivamente reintegrato con pronuncia giudiziale non avrebbe diritto a ferie annuali retribuite per il periodo compreso tra la data del licenziamento e quella della reintegrazione, per il solo fatto che lo stesso, nel corso di detto periodo, non abbia effettivamente reso alcuna prestazione in favore del datore di lavoro – è contraria all’interpretazione dell’articolo 7 della Direttiva 2003/88/CE, in base al quale il periodo compreso tra il licenziamento illegittimo e la reintegrazione del lavoratore nel suo posto di lavoro deve essere assimilato a un periodo di lavoro effettivo, sia ai fini della determinazione del diritto alle ferie annuali retribuite, che della relativa indennità pecuniaria spettante in caso di mancato godimento delle stesse.
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La fattispecie concreta
Una lavoratrice, dipendente di istituto di credito era licenziata con lettera dell’11 luglio 2002; a seguito di ricorso e ordinanza di condanna alla reintegrazione, la ricorrente riprendeva servizio in data 6 ottobre 2003.
Con lettera del 15 novembre 2003 la banca recedeva nuovamente dal rapporto di lavoro e – dopo la definitività dei provvedimenti giudiziari che avevano dichiarati illegittimi i due atti di licenziamento – la ricorrente era riammessa in servizio a partire dal 26 settembre 2008, con rapporto di lavoro cessato, in via definitiva, in forza di un ulteriore atto di recesso intervenuto il 17 settembre 2010.
Nelle more, la ricorrente richiedeva e otteneva un primo decreto ingiuntivo con il quale veniva ingiunto alla banca il pagamento della somma di 3.521,00 euro oltre accessori, a titolo di importo dovuto per 30,5 giorni di ferie e 5 di permessi per festività soppresse maturate e non godute per l’anno 2003, fino al 15 novembre 2003. Il Tribunale, a seguito di opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la banca al pagamento della somma lorda di 3.784,82 euro, oltre spese, per la causale richiesta, limitatamente al periodo antecedente la data di irrogazione del secondo licenziamento.
Previo ulteriore ricorso al Tribunale, la ricorrente otteneva un secondo decreto ingiuntivo con cui veniva ingiunto alla banca il pagamento della somma di 2.596,16 euro, oltre accessori, a titolo di importo dovuto per giorni 27 di ferie e 5 di permessi per festività soppresse maturate e non godute per l’anno 2004; il decreto ingiuntivo – a seguito di opposizione – era revocato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese.