L’esecuzione in forma specifica nel contratto di lavoro
Nota a Cassazione sezione lavoro, 14 dicembre 2020, n. 28415.
Massima
Nel caso in cui le parti abbiano concordato, in sede di accordo sindacale, l’obbligo per il datore di lavoro di assumere personale in forza presso un’altra azienda, prevedendo il contratto collettivo applicabile ai nuovi dipendenti, la relativa categoria di inquadramento, nonché il riconoscimento dell’anzianità pregressa e del superminimo individuale, l’oggetto del contratto di lavoro deve ritenersi sufficientemente determinato. Ne consegue che il lavoratore, in caso di inadempimento, può richiedere, ai sensi dell’articolo 2932 del codice civile, l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto, senza che rilevi la mancata predeterminazione della concreta assegnazione della sede lavorativa e delle mansioni, che attiene alla fase di esecuzione del contratto.
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La fattispecie concreta e l’iter procedimentale
Il fatto
Un lavoratore, dipendente di una società esercente attività di trasporto pubblico licenziato dalla curatela del fallimento della società, esponeva che, a seguito della indizione di una procedura di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale da parte della Regione, in data 2 aprile 2012 alla società fallita era subentrata nello svolgimento del servizio di trasporto un’altra società, la quale, in base ad accordi intervenuti presso la Regione, si era impegnata ad assumere il personale già dipendente della società fallita. Il ricorrente precisava che, sia “nella fase procedimentale” che in quella “di affidamento definitivo”, veniva specificato l’obbligo della società subentrante di assumere tutti i lavoratori che in precedenza avevano prestato la loro attività alle dipendenze della società fallita, ad eccezione di quelli che avrebbero optato per l’iscrizione alle liste di mobilità. Il ricorrente lamentava, in evidente violazione delle obbligazioni assunte nel corso della procedura descritta, di non esser stato assunto dalla società subentrante nel servizio, sul presupposto di essere stato in precedenza dichiarato non idoneo al servizio di guida. Sulla scorta di tali premesse, chiedeva accertarsi il proprio diritto all’assunzione a far tempo dal 18 aprile 2012 con inquadramento nel parametro 183 e la condanna della società alla costituzione del rapporto ed al pagamento delle retribuzioni maturate dalla stessa data fino alla data di effettiva assunzione.